Statuto Comunale
Art.1 - Il Comune
Art.2 - Autonomia
statutaria
Art.3 - Principi
e finalità
Art.4 - Funzioni
Art.5 - Tutela
della salute
Art.6 - Tutela
del patrimonio naturale, storico e artistico
Art.7 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo
libero
Art.8 - Assetto
ed utilizzo del territorio
Art.9 - Sviluppo
economico
Art.10 - Programmazione economico
- sociale e territoriale
TITOLO
II
ORGANI
DEL COMUNE
Art.11
- Organi
Art.12
- Consiglio comunale
Art.13 - Convocazione del Consiglio
comunale
Art.14 - Consiglieri comunali
Art.15 - Gruppo consiliari
Art.16 - Commissioni consiliari
Art.17 - Forme di garanzia
delle minoranze
Art.18 - Decadenza dalla carica
Art.19 - Sindaco
Art.20 - Cessazione dalla carica
Art.21 - Linee programmatiche
di mandato
Art.22 - Mozione di sfiducia
Art.23 - Vicesindaco
Art.24 - Nomina della Giunta
comunale
Art.25 - Competenze della Giunta
comunale
Art.26 - Funzionamento della
Giunta comunale
Art.27 - Cause di ineleggibilità ed incompatibilità degli Assessori
Art.28 - Verbali degli organi
collegiali
TITOLO
III
ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI
Art.29 - Principi e criteri
organizzativi
Art.30 - Regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi
Art.31 - Segretario comunale
Art.32 - Vice Segretario comunale
Art.33 - Direttore generale
Art.34 - Responsabili degli
uffici e dei servizi
Art.35 - Dipendenti comunali
TITOLO
IV
SERVIZI
Art.36 - Servizi comunali
Art.37 - Aziende speciali ed
Istituzioni
Art.38 - Società per azioni
o a responsabilità limitata
TITOLO
V
FORME
COLLABORATIVE
Art.39 - Principio di cooperazione
Art.40 - Delega di funzioni
alla Comunità Montana
Art.41 - Convenzioni
Art.42 - Consorzi
Art.43 - Unione di comuni
Art.44 - Accordi e Conferenze
TITOLO
VI
ORDINAMENTO
FINANZIARIO
Art.45 - Finanzia e Contabilità
Art.46 - Ordinamento tributario
Art.47 - Bilancio e Rendiconto
di gestione
Art.48 - Disciplina dei contratti
Art.49 - Revisione
economico - finanziaria
Art.50 - Principi generali
del controllo interno
TITOLO
VII
PARTECIPAZIONE
E COOPERAZIONE
Art.51 - Partecipazione dei
cittadini
Art.52 - Referendum comunale
Art.53 - Consiglio grande
Art.54 - Consiglio aperto
Art.55 - Consiglio comunale
dei ragazzi
Art.56 - Associazionismo
Art.57 - Comitati di frazione
Art.58 - Volontariato
Art.59 - Accesso agli atti
Art.60 - Diritto di informazione
Art.61 - Istituzione del Difensore
civico
TITOLO
VIII
NORME
FINALI
Art.62 - Modifiche dello Statuto
Art.63 - Entrata in vigore
dello Statuto
Art.64 - Regolamenti attuativi
PRINCIPI
GENERALI E PROGRAMMATICI
Art.1
(Il
Comune)
1.
Il Comune di Costacciaro è ente autonomo nell’ambito
dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente
Statuto, esercita, secondo il principio di sussidiarietà,
funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali
e regionali.
2.
Il Comune di Costacciaro è costituito dalle comunità delle popolazioni
e dai territori del capoluogo di Costacciaro
e delle frazioni Villa col de'
Canali, Costa S. Savino e Rancana indicati
con apposito tratteggio nella planimetria allegata.
3.
Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Costacciaro.
4.
Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione
del Consiglio comunale.
5. Il Sindaco può disporre che venga esibito
il gonfalone con lo stemma del Comune nelle cerimonie, nelle altre pubbliche
ricorrenze e, comunque, ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale
la partecipazione del Comune.
6. La Giunta Comunale può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma
del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico
interesse.
Art.2
(Autonomia
statutaria)
1.
Lo Statuto Comunale, di seguito chiamato Statuto, è la fonte normativa primaria
dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge,
stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune e, in particolare,
specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione
delle minoranze, l’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme
di collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare,
del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti
amministrativi.
2.
La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina
dell’esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i
principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa
dei comuni e delle province. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano
tali principi abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio
comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
3.
Il Comune, nel rispetto della sua autonomia di azione,
ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri enti pubblici e privati
e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e
delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.
Art.3
(Principi
e finalità)
1.
Il Comune ispira la sua azione ai principi che mirano a rimuovere gli ostacoli
che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza
tra gli individui e a promuovere una cultura di pace e cooperazione internazionale
e di integrazione razziale.
2.
Ai fini della promozione e del perseguimento dello sviluppo culturale, economico
e sociale della comunità locale, il Comune nel rispetto delle competenze
e delle leggi vigenti può sviluppare rapporti
con altri popoli, altre pubbliche amministrazioni e altri enti, pubblici
e privati, per attività di comune interesse.
3.
Il Comune collabora con lo stato, le regioni, le province, i comuni e gli
altri enti e istituzioni, nazionali ed internazionali, che hanno competenza
su materie di interesse locale per lo studio e la ricerca di soluzioni
a problematiche relative alla popolazione locale.
4.
Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati,
può decidere gemellaggi con uno o più comuni nazionali ed internazionali
al fine di incrementare la pace, la solidarietà
e la conoscenza tra i popoli, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza
nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
Art.4
(Funzioni)
1.
Il Comune, nell’ambito dell’autonomia riconosciuta dall’ordinamento giuridico
italiano, è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo.
2.
Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative
che riguardano la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente
nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione
del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
3.
Il Comune esercita, altresì, le funzioni ad esso
attribuite dallo Stato e dalla Regione.
Art.5
(Tutela
della salute)
1.
Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto
alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare
riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del
posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2.
Opera per l’attuazione di un efficiente servizio di
assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori,
agli inabili ed invalidi.
Art.6
(Tutela
del patrimonio naturale, storico e artistico)
1.
Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente,
attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo, per eliminare le
cause di inquinamento atmosferico, acustico e
delle acque.
2.
Tutela il patrimonio storico, archivistico, artistico e archeologico, garantendone
il godimento da parte della collettività.
Art.7
(Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo
libero)
1.
Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue
espressioni di lingua, di costume e
tradizioni locali.
2.
Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e
giovanile.
3.
Per il raggiungimento di tali finalità il Comune
favorisce l’istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative
e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti
e ne assicura l’accesso agli enti, organismi ed associazioni.
4.
I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi
ed impianti saranno disciplinati da un Regolamento comunale, che dovrà,
altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle
sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari
finalità di carattere sociale.
Art.8
(Assetto
ed utilizzo del territorio)
1.
Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel
quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle
infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali,
nel rispetto dei valori ambientali.
2.
Realizza piani di sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica
, al fine di assicurare il diritto all’abitazione.
3.
Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dall’amministrazione
comunale.
4.
Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni
di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo
alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5.
Predispone idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi
di pubbliche calamità e favorisce forme di volontariato.
6.
Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed
edilizia e ne sanziona le violazioni , con gli strumenti predisposti
dalle leggi statali e regionali.
Art.9
(Sviluppo
economico)
1.
Il Comune promuove la partecipazione della iniziativa
privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale per incentivare
lo sviluppo economico e sociale della comunità.
2.
Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l’organizzazione
razionale dell’apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità
e produttività del servizio da rendere al consumatore.
3.
Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato, con particolare riguardo
a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l’attività
e ne favorisce l’associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione
dei prodotti.
4.
Adotta iniziative tendenti a potenziare lo sviluppo delle attività turistiche
ed agrituristiche, sia per quanto attiene la qualità dei servizi offerti
che la capacità ricettiva.
5.
Promuove la valorizzazione delle bellezze naturali epigee ed ipogee che
caratterizzano il territorio, favorendone, nel rispetto dell'ambiente, la
fruizione delle stesse da parte del pubblico.
Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione.
Art.10
(Programmazione
economico-sociale e territoriale)
1.
Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti
della programmazione.
2.
Al fine di concorrere alla determinazione degli obbiettivi
dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede
ad acquisire, per ciascun obiettivo, l’apporto delle formazioni sociali,
economiche e culturali operanti nel suo territorio.
TITOLO
II
ORGANI
DEL COMUNE
Art.11
(Organi)
1.
Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il
Sindaco.
2.
Il Comune promuove ed assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e
donna e promuove la presenza di entrambi i sessi
nella giunta e negli organi collegiali propri, nonché degli enti, aziende
ed istituzioni dipendenti.
Art.12
(Consiglio
Comunale)
1.
Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa,
funzionale e contabile e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo
politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2.
Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di sua assenza è
presieduto dal Vicesindaco. In mancanza di entrambi,
la presidenza della seduta è assunta dall’Assessore più anziano di età.
Al fine di potere assumere l’ufficio di presidenza del Consiglio comunale,
l’Assessore deve essere Consigliere comunale.
3.
Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla
legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai
principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto
e nel Regolamento del Consiglio comunale.
4.
Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala
della sede municipale all'uopo destinata. Possono svolgersi in altra sede
nei casi previsti dal Regolamento del Consiglio comunale. Il medesimo regolamento
stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria
la seduta segreta al fine di garantire la libertà di espressione dei consiglieri
e la riservatezza delle persone interessate.
5.
Alle sedute del Consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di
voto i dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti
incaricati e cittadini.
Art.13
(Convocazione
del Consiglio Comunale)
1.
La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco con avviso
scritto contenente le questioni iscritte all’ordine del giorno, da consegnarsi
al domicilio o nel diverso luogo indicato dal consigliere interessato. La
consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
2.
La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio
di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve avere
luogo nei dieci giorni successivi.
3.
Le sedute del Consiglio comunale possono essere di prima o di seconda convocazione.
Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza
almeno della metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine
il Sindaco. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è richiesta
la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare
a tale fine il Sindaco. E’ fatto, comunque, salvo
il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di
legge vigenti.
4.
Le sedute devono essere convocate almeno cinque giorni lavorativi prima
del giorno stabilito per la riunione.
5.
In caso di eccezionale urgenza il Consiglio comunale
può essere convocato con un anticipo di almeno 24 ore.
6.
L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del Consiglio comunale
deve essere pubblicato nell'albo pretorio lo stesso giorno in cui viene
consegnato ai consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo
da favorire la più ampia presenza dei cittadini ai lavori consiliari.
7.
L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in
aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta
alle medesime condizioni di cui al precedente comma 1 e deve essere effettuata
almeno 24 ore prima della seduta. In tale caso, qualora il consiglio non
ne ravvisasse l’opportunità o l’urgenza della trattazione, può rinviare
la deliberazione alla seduta successiva.
8.
L’elenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate d’urgenza e
quello relativo ad argomenti aggiunti all’ordine del giorno delle adunanze
ordinarie e straordinarie sono pubblicati all’albo pretorio almeno 24 ore prima della
riunione.
Art.14
(Consiglieri
comunali)
1.
L’entrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, la supplenza, il numero
e la posizione giuridica dei Consiglieri comunali sono disciplinati dalla
legge.
2.
I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano
l'intera comunità. Hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio
comunale e delle Commissioni consiliari e comunali di cui fanno parte.
3.
I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune,
nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte
le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili all'espletamento
del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente
determinati dalla legge. L'esercizio del diritto è disciplinato dal Regolamento
per l’accesso agli atti.
4.
I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su
ogni oggetto di competenza del Consiglio. La proposta di deliberazione,
redatta dal Consigliere, è trasmessa al Sindaco che la iscrive all'ordine
del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale dopo che l’ufficio
competente ne ha concluso l’istruttoria. Il diritto
di iniziativa si esercita anche mediante presentazione
di emendamenti scritti su proposte di deliberazione all'esame del Consiglio
comunale.
5.
Ogni Consigliere può rivolgere al Sindaco e agli Assessori comunali interrogazioni
su problematiche di competenza dell'amministrazione comunale ed ogni altro
istanza di sindacato ispettivo. Il Regolamento del Consiglio
comunale disciplina le modalità della presentazione
di tali atti e delle relative risposte.
6.
Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle Commissioni
sono attribuiti ai Consiglieri comunali le indennità,
i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
7.
I Consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento
del Consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad
essi eventualmente attribuiti fino alla nomina
dei successori.
Art.15
(Gruppi
consiliari)
1.
I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, anche monocratici,
secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio comunale e
ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all’indicazione
del nominativo del capogruppo.
2.
Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle
more della designazione, i Gruppi sono individuati nelle liste che si sono
presentate alle elezioni e i relativi Capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti
alla Giunta comunale, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
3.
E’ istituita la Conferenza dei capigruppo, anche allo scopo di fornire ai
Gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri comunali un’adeguata e preventiva
informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio comunale.
4.
La convocazione della conferenza avviene senza particolari formalità e le
relative decisioni sono assunte a maggioranza relativa dei presenti indipendentemente
dal loro numero.
Art.16
(Commissioni
consiliari)
1.
Il Consiglio può istituire, con apposita deliberazione,
adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, Commissioni a carattere
permanente o formate per scopi specifici, costituite nel proprio seno e
con criterio proporzionale, formate da un minimo di tre e un massimo di
7 Consiglieri, da eleggere con voto limitato e segreto.
2.
Le modalità di funzionamento e le forme
di pubblicità sono stabilite nel Regolamento del Consiglio Comunale o, se
non adottato, nella deliberazione che istituisce la Commissione.
3.
Alle Commissioni è affidato il compito di agevolare e snellire i lavori
del Consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine
alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte
all'esame del Consiglio.
4.
Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.
Art.17
(Forme di garanzia delle minoranze)
1.
E’ attribuita alle minoranze la presidenza delle Commissioni consiliari
che il Consiglio comunale ritenga di istituire,
con le modalità di cui all'articolo precedente, con funzione di controllo
o di garanzia.
2.
Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di
nomina dei Presidenti, alla quale partecipano soltanto i Consiglieri di
minoranza.
3.
Il Presidente eletto deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente
costituiti ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo
gruppo.
Art.18
(Decadenza
dalla carica)
1.
I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del Consiglio comunale
per tre volte consecutive senza giustificato motivo
sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale
scopo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento della terza assenza
consecutiva non giustificata, provvede con propria comunicazione scritta,
ai sensi dell’art.7 della legge 7.8.1990, n. 241, a
comunicare al Consigliere interessato l’avvio del procedimento amministrativo.
2.
Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze,
nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti
probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque
non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento
della medesima.
3.
Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio comunale
esamina gli atti e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate
dal Consigliere interessato.
Art.19
(Sindaco)
1.
Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è membro del Consiglio comunale,
rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione.
2.
Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai
regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al
Comune.
3.
Il Sindaco convoca e presiede le sedute del Consiglio comunale, ne fissa
la data di convocazione, determina l'ordine del giorno dei lavori. Provvede,
inoltre, a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni
quando ne faccia istanza un quinto dei Consiglieri comunali assegnati,
ponendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4.
Il Sindaco convoca e presiede le sedute della Giunta comunale, ne fissa
la data di convocazione e determina l'ordine del giorno dei lavori.
5.
Il Sindaco può delegare singole attività ad Assessori e Consiglieri comunali.
Ad essi può conferire anche l’incarico di rappresentarlo
in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire
personalmente.
Art.20
(Cessazione
dalla carica)
1.
Il Sindaco rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo eletto, fatto
salvo quanto previsto nei commi seguenti.
2.
In caso di impedimento permanente, rimozione,
decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta comunale decade e si procede
allo scioglimento del Consiglio comunale. Sino alle nuove elezioni le funzioni
di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
3.
Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono
gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni
dalla loro presentazione al Consiglio comunale. In tale caso si procede
allo scioglimento del Consiglio con contestuale
nomina di un commissario.
4.
Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza
del Sindaco e della Giunta comunale.
Art.21
(Linee
programmatiche di mandato)
1.
Entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto
insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio
comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare
durante il mandato politico - amministrativo.
2.
Ciascun Consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione
delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti
e le modifiche, mediante la presentazione di appositi
emendamenti.
3.
Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente
agli adempimenti di cui all’art.193 del decreto
legislativo 18.8.2000, n. 267, il Consiglio comunale provvede
a verificare l’attuazione delle linee programmatiche da parte del
Sindaco e dei rispettivi Assessori comunali. In tale occasione è facoltà
del Sindaco e dei singoli Consiglieri proporre al Consiglio comunale l’approvazione
di modifiche ed integrazioni delle linee programmatiche sulla base delle
esigenze che dovessero emergere nel corso del
mandato.
Art.22
(Mozione
di sfiducia)
1.
Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della
Giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
2.
Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di
approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale
dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia
deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri
assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene
messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla
sua presentazione.
3.
Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio
e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
4.
La convocazione e la presidenza della seduta consiliare in cui si discute
la mozione di sfiducia spetta al Sindaco in carica.
Art.23
(Vicesindaco)
1.
Il Sindaco procede alla nomina del Vicesindaco con il medesimo decreto di
nomina della Giunta comunale.
2.
Il Vicesindaco è nominato tra gli eletti del Consiglio Comunale.
3. L’incarico di Vicesindaco
può essere in qualsiasi momento revocato dal Sindaco.
4.
Il Vicesindaco è l’Assessore che ha la delega generale per l’esercizio di
tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza.
5.
Il Vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco anche nel caso di una sua
sospensione dall'esercizio della funzione e sino alle successive elezioni
in caso di impedimento permanente, rimozione,
decadenza o decesso del Sindaco.
6.
In caso di assenza o impedimento contemporaneo
del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono
esercitate dall'Assessore comunale presente a partire dal più anziano di
età.
Art.24
(Nomina
della Giunta comunale)
1.
La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero
di Assessori compreso tra un minimo di due e
un massimo di quattro.
2.
Il Sindaco nomina gli Assessori, decidendone il numero esatto anche al di
fuori del Consiglio comunale, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente.
3.
Ad essi il Sindaco può conferire la cura di settori
specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza,
compresa la firma di atti. Il rilascio delle deleghe da parte del Sindaco
deve essere comunicato al Consiglio comunale e agli organi previsti dalla
legge e ne deve essere data adeguata informazione ai cittadini.
4.
La Giunta, salvo il caso di revoca totale o parziale da parte del Sindaco,
rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione
del rinnovo del Consiglio comunale. La legge determina i casi di decadenza,
rimozione e sospensione della Giunta comunale.
5.
Il Sindaco comunica al Consiglio comunale la nomina della Giunta nella prima
seduta successiva alla elezione oppure nella prima seduta successiva alla
nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.
6.
Gli Assessori non Consiglieri comunali partecipano alle sedute di Consiglio
con diritto di parola ma senza diritto di voto e possono presentare proposte
ed emendamenti nelle materie di propria competenza.
7.
Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione
al Consiglio nella sua prima adunanza. Ogni Assessore può dimettersi dall’incarico
con comunicazione diretta al Sindaco.
Art.25
(Competenze
della Giunta comunale)
1.
La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell’esercizio delle funzioni
di governo, anche per l’attuazione degli indirizzi generali espressi dal
Consiglio comunale, e si esprime attraverso deliberazioni collegiali
alle quali concorrono gli Assessori comunali.
2.
La Giunta compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto,
non siano riservati al Consiglio e non rientrino
nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore
generale se nominato o ai Responsabili dei servizi comunali.
3.
La Giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e
delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle
decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale.
In particolare, la Giunta nell'esercizio delle attribuzioni
di governo e delle funzioni organizzative:
a)
adotta il Piano delle risorse e degli obiettivi mediante il
quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare,
li assegna ai Responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica
la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione
dei Responsabili agli indirizzi impartiti;
b)
nomina i membri delle Commissioni di concorso su
proposta del Responsabile del servizio interessato;
c)
dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni.;
d)
provvede alla concessione di sovvenzioni e contributi a
enti e associazioni.;
e) approva gli accordi di contrattazione decentrata.;
f)
autorizza la costituzione o la resistenza in giudizio per qualsiasi controversia
e provvede alla nomina del relativo legale di fiducia.;
g)
conferisce gli incarichi professionali fiduciari nei casi consentiti dalla
legge;
Art.26
(Funzionamento
della Giunta comunale)
1.
La Giunta comunale è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità.
Il Sindaco determina gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. Gli
Assessori comunali possono chiedere l’inserimento all’ordine del giorno
di argomenti di loro competenza.
2.
La Giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l'intervento
della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.
3.
Il Sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità
dell'indirizzo politico amministrativo, ferme restando le attribuzioni
e le responsabilità dei singoli Assessori.
4.
In caso di assenza o impedimento del Sindaco
presiede il Vicesindaco o, in caso di assenza contemporanea, l'Assessore
anziano. L'anzianità tra gli Assessori è determinata dall'età.
5.
Alle sedute della Giunta comunale possono partecipare se richiesti, senza
diritto di voto, Consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti
esterni, professionisti incaricati e cittadini.
Art.27
(Cause
di ineleggibilità ed incompatibilità degli Assessori)
1.
Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità,
la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti
della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
2.
Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 1, non possono contemporaneamente
far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, l’adottante
e l’adottato, i fratelli e gli affini di primo grado.
3.
Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti,
i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
Art.28
(Verbali
degli organi collegiali)
1.
Le deliberazioni degli organi collegiali sono
assunte, di norma, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto
le deliberazioni concernenti persone, quando venga
esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle
qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi
svolta.
2.
L’istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avviene
attraverso i Responsabili degli uffici. La proposta deve essere corredata
con i pareri prescritti dalla normativa vigente e con gli allegati che il
Consiglio è chiamato ad approvare. Ogni allegato deve essere sottoscritto
dall’autore che in tale modo se ne assume ogni
responsabilità circa il suo contenuto.
3.
La proposta di deliberazione consiliare, corredata con i prescritti pareri
e gli eventuali allegati, è depositata a libera visione e consultazione
degli interessati a partire dal giorno in cui viene
consegnato l’avviso di convocazione della seduta. Nel caso di proposta di
deliberazione giuntale il deposito è effettuato di norma lo stesso giorno
in cui si riunisce la Giunta comunale.
4.
La proposta di deliberazione è sottoposta a votazione previa lettura della
sola parte dispositiva. E’ fatta salva la possibilità di chiedere la lettura
anche delle premesse quando hanno subito integrazioni o modifiche rispetto
al testo in visione nel periodo di deposito.
5.
Il componente dell’organo deve astenersi dal
prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti
interessi propri o di suoi parenti o affini sino al quarto grado.
6.
Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato nel numero
dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle
si computano per determinare il numero dei votanti. In entrambe le votazioni
chi dichiara di non parteciparvi è computato nel numero dei presenti e non
in quello dei votanti.
7.
Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con
la indicazione delle modifiche ed integrazioni
apportate seduta stante dall’organo deliberante. E’ completato con gli elementi
necessari al perfezionamento dell’atto pubblico amministrativo, tra i quali
l’esito della votazione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni
palesi hanno votato contro l’approvazione dell’atto.
8.
Il Segretario comunale redige il verbale della seduta del Consiglio comunale
sostanzialmente e sinteticamente descrivendo ogni fatto o avvenimento che
abbia avuto luogo nel corso della discussione
dell’ordine del giorno e inserendo gli interventi dei Consiglieri comunali
in merito ai singoli atti deliberati e qualsiasi dichiarazione o documento
da essi espressamente richiesti, purché attinenti agli argomenti discussi.
Nel verbale della seduta sono richiamate, mediante il riferimento all’oggetto
e alla numerazione, le deliberazioni formalmente assunte dal Consiglio comunale.
9.
L'originale del verbale della seduta del Consiglio
comunale e del verbale della deliberazione del Consiglio comunale o della
Giunta comunale è sottoscritto dal Segretario comunale e dal Sindaco o da
chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta. Le relative
copie sono dichiarate conformi all'originale dal Segretario comunale o dal
dipendente dell’ufficio segreteria da lui delegato.
TITOLO
III
ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI
Art.29
(Principi
e criteri organizzativi)
1.
Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione
tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi
e i compiti di gestione spettanti ai Responsabili degli uffici e dei servizi.
2.
Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di
autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità,
economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3.
La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati
nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli
eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal Consiglio e dalla
Giunta comunale.
4.
La copertura dei posti di Responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari
dell’area direttiva o equivalente o di alta specializzazione
individuati nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico
o, con deliberazione motivata della Giunta comunale, di diritto privato,
fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il
rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.
5.
L’esercizio della rappresentanza del Comune negli atti di gestione viene
attribuita al Segretario comunale o al Responsabile di ufficio o servizio
a seconda della rispettiva competenza nella materia trattata.
6.
L’esercizio della rappresentanza in giudizio del Comune, con la possibilità
di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, è attribuita con deliberazione
della Giunta comunale al Segretario comunale o al responsabile di
ufficio o servizio, a seconda della rispettiva competenza professionale
nella materia oggetto della lite.
7.
Resta affidata al Sindaco la rappresentanza in giudizio nelle liti promosse
avverso atti degli organi istituzionali del Comune.
8.
La Giunta comunale, nell’interesse generale del Comune, può formulare direttive
di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.
Art.30
(Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)
1.
La Giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio
comunale, approva il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
2.
Il Regolamento sull’ordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva,
le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali
per il funzionamento degli uffici, il ruolo del Segretario comunale e del
Direttore generale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun responsabile
di ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra
uffici e servizi e tra questi, il Direttore generale, il Segretario comunale
e gli organi elettivi.
3.
Il medesimo regolamento individua gli uffici e i servizi a cui deve
essere preposto un Responsabile con funzioni dirigenziali, elenca, in maniera
esemplificativa, le specifiche competenze dei Responsabili in materia di
personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti,
di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di
atti comunque definiti di gestione.
4.
Il medesimo regolamento può attribuire competenze e funzioni gestionali
su specifiche materie al Segretario comunale.
Art.31
(Segretario
comunale)
1.
Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti
all’Albo dei Segretari Comunali nei termini e con le modalità
previste dalla normativa vigente.
2.
La nomina a Segretario del Comune ha la durata corrispondente a quella del
mandato del Sindaco che lo nomina. Il Segretario comunale continua ad esercitare
le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma
o alla nomina del nuovo Segretario.
3.
Il Segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del
Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, per violazione dei
doveri d’ufficio.
4. Il Segretario comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli

