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Statuto Comunale

TITOLO I

 

Art.1   - Il Comune

Art.2   - Autonomia statutaria

Art.3   - Principi e finalità

Art.4   - Funzioni

Art.5   - Tutela della salute

Art.6   - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

Art.7   - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

Art.8   - Assetto ed utilizzo del territorio

Art.9   - Sviluppo economico

Art.10 - Programmazione economico - sociale e territoriale

 

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

 

Art.11 - Organi

Art.12 - Consiglio comunale

Art.13 - Convocazione del Consiglio comunale

Art.14 - Consiglieri comunali

Art.15 - Gruppo consiliari

Art.16 - Commissioni consiliari

Art.17 - Forme di garanzia delle minoranze

Art.18 - Decadenza dalla carica

Art.19 - Sindaco

Art.20 - Cessazione dalla carica

Art.21 - Linee programmatiche di mandato

Art.22 - Mozione di sfiducia

Art.23 - Vicesindaco

Art.24 - Nomina della Giunta comunale

Art.25 - Competenze della Giunta comunale

Art.26 - Funzionamento della Giunta comunale

Art.27 - Cause di ineleggibilità ed incompatibilità degli Assessori

Art.28 - Verbali degli organi collegiali

 

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

 

Art.29 - Principi e criteri organizzativi

Art.30 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Art.31 - Segretario comunale

Art.32 - Vice Segretario comunale

Art.33 - Direttore generale

Art.34 - Responsabili degli uffici e dei servizi

Art.35 - Dipendenti comunali

 

TITOLO IV

SERVIZI

 

Art.36 - Servizi  comunali

Art.37 - Aziende speciali ed Istituzioni

Art.38 - Società per azioni o a responsabilità limitata

 

 

TITOLO V

FORME COLLABORATIVE

 

Art.39 - Principio di cooperazione

Art.40 - Delega di funzioni alla Comunità Montana

Art.41 - Convenzioni

Art.42 - Consorzi

Art.43 - Unione di comuni

Art.44 - Accordi e Conferenze

 

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO

 

Art.45 - Finanzia e Contabilità

Art.46 - Ordinamento tributario

Art.47 - Bilancio e Rendiconto di gestione

Art.48 - Disciplina dei contratti

Art.49 - Revisione economico - finanziaria

Art.50 - Principi generali del controllo interno

 

TITOLO VII

PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

 

Art.51 - Partecipazione dei cittadini

Art.52 - Referendum comunale

Art.53 - Consiglio grande

Art.54 - Consiglio aperto

Art.55 - Consiglio comunale dei ragazzi

Art.56 - Associazionismo

Art.57 - Comitati di frazione

Art.58 - Volontariato

Art.59 - Accesso agli atti

Art.60 - Diritto di informazione

Art.61 - Istituzione del Difensore civico

 

TITOLO VIII

NORME FINALI

 

Art.62 - Modifiche dello Statuto

Art.63 - Entrata in vigore dello Statuto

Art.64 - Regolamenti attuativi

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art.1

(Il Comune)

1. Il Comune di Costacciaro è ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto, esercita, secondo il principio di sussidiarietà, funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

2. Il Comune di Costacciaro è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori del capoluogo di Costacciaro e delle frazioni Villa col de' Canali, Costa S. Savino e Rancana indicati con apposito tratteggio nella planimetria allegata.

3. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Costacciaro.

4. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale.

                5. Il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e, comunque, ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune.

                6. La Giunta Comunale può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

 

Art.2

(Autonomia statutaria)

 

1. Lo Statuto Comunale, di seguito chiamato Statuto, è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

2. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa dei comuni e delle province. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

3. Il Comune, nel rispetto della sua autonomia di azione, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri enti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.

 

Art.3

(Principi e finalità)

 

1. Il Comune ispira la sua azione ai principi che mirano a rimuovere gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza  tra gli individui e a promuovere una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale.

2. Ai fini della promozione e del perseguimento dello sviluppo culturale, economico e sociale della comunità locale, il Comune nel rispetto delle competenze e delle leggi vigenti può sviluppare rapporti con altri popoli, altre pubbliche amministrazioni e altri enti, pubblici e privati, per attività di comune interesse.

3. Il Comune collabora con lo stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti e istituzioni, nazionali ed internazionali, che hanno competenza su materie di interesse locale per lo studio e la ricerca di soluzioni a problematiche relative alla popolazione locale.

4. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può decidere gemellaggi con uno o più comuni nazionali ed internazionali al fine di incrementare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popoli, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

 

Art.4

(Funzioni)

 

1. Il Comune, nell’ambito dell’autonomia riconosciuta dall’ordinamento giuridico italiano, è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

3. Il Comune esercita, altresì, le funzioni ad esso attribuite dallo Stato e dalla Regione.

 

Art.5

(Tutela della salute)

 

1. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

 

Art.6

(Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico)

 

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo, per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, archivistico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

 

Art.7

(Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero)

 

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e

tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l’istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso agli enti, organismi ed associazioni.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da un  Regolamento comunale, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale.

 

Art.8

(Assetto ed utilizzo del territorio)

 

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali, nel rispetto dei valori ambientali.

2. Realizza piani di sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica , al fine di assicurare il diritto all’abitazione.

3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dall’amministrazione comunale.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità e favorisce forme di volontariato.

6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le  violazioni , con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

 

Art.9

(Sviluppo economico)

 

1. Il Comune promuove la partecipazione della iniziativa privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale per incentivare lo sviluppo economico e sociale della comunità.

2. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

3. Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne  l’attività  e ne favorisce l’associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti.

4. Adotta iniziative tendenti a potenziare lo sviluppo delle attività turistiche ed agrituristiche, sia per quanto attiene la qualità dei servizi offerti che la capacità ricettiva.

5. Promuove la valorizzazione delle bellezze naturali epigee ed ipogee che caratterizzano il territorio, favorendone, nel rispetto dell'ambiente, la fruizione delle stesse da parte del pubblico.

Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione. 

 

Art.10

(Programmazione economico-sociale e territoriale)

 

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla  determinazione  degli obbiettivi dei piani e programmi dello Stato e della  Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l’apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

 

 

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

 

Art.11

(Organi)

 

1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

2. Il Comune promuove ed assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali propri, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

 

Art.12

(Consiglio Comunale)

 

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di sua assenza è presieduto dal Vicesindaco. In mancanza di entrambi, la presidenza della seduta è assunta dall’Assessore più anziano di età. Al fine di potere assumere l’ufficio di presidenza del Consiglio comunale, l’Assessore deve essere  Consigliere comunale.

3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nel Regolamento del Consiglio comunale.

4. Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala della sede municipale all'uopo destinata. Possono svolgersi in altra sede nei casi previsti dal Regolamento del Consiglio comunale. Il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria la seduta segreta al fine di garantire la libertà di espressione dei consiglieri e la riservatezza delle persone interessate.

5. Alle sedute del Consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto i dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.

 

Art.13

(Convocazione del Consiglio Comunale)

 

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco con avviso scritto contenente le questioni iscritte all’ordine del giorno, da consegnarsi al domicilio o nel diverso luogo indicato dal consigliere interessato. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni  dalla  proclamazione degli eletti e deve avere luogo nei dieci giorni successivi.         

3. Le sedute del Consiglio comunale possono essere di prima o di seconda convocazione. Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza almeno della metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco. E’ fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti.

4. Le sedute devono essere convocate almeno cinque giorni lavorativi prima del giorno stabilito per la riunione.

5. In caso di eccezionale urgenza il Consiglio comunale può essere convocato con un anticipo di almeno 24 ore.

6. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del Consiglio comunale deve essere pubblicato nell'albo pretorio lo stesso giorno in cui viene consegnato ai consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia presenza dei cittadini ai lavori consiliari.

7. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al precedente comma 1 e deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta. In tale caso, qualora il consiglio non ne ravvisasse l’opportunità o l’urgenza della trattazione, può rinviare la deliberazione alla seduta successiva.

8. L’elenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate d’urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all’ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all’albo pretorio almeno 24 ore prima della riunione.

 

Art.14

(Consiglieri comunali)

 

1. L’entrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, la supplenza, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge.

2. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità. Hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari e comunali di cui fanno parte.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. L'esercizio del diritto è disciplinato dal Regolamento per l’accesso agli atti.

4. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. La proposta di deliberazione, redatta dal Consigliere, è trasmessa al Sindaco che la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale dopo che l’ufficio competente ne ha concluso l’istruttoria. Il diritto di iniziativa si esercita anche mediante presentazione di emendamenti scritti su proposte di deliberazione all'esame del Consiglio comunale.

5. Ogni Consigliere può rivolgere al Sindaco e agli Assessori comunali interrogazioni su problematiche di competenza dell'amministrazione comunale ed ogni altro istanza di sindacato ispettivo. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte.

6. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle Commissioni sono attribuiti ai Consiglieri comunali le indennità, i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

7. I Consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

 

Art.15

(Gruppi consiliari)

 

1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, anche monocratici, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all’indicazione del nominativo del capogruppo.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi Capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta comunale, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

3. E’ istituita la Conferenza dei capigruppo, anche allo scopo di fornire ai Gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri comunali un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio comunale.

4. La convocazione della conferenza avviene senza particolari formalità e le relative decisioni sono assunte a maggioranza relativa dei presenti indipendentemente dal loro numero.

 

Art.16

(Commissioni consiliari)

 

1. Il Consiglio può istituire, con apposita deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, Commissioni a carattere permanente o formate per scopi specifici, costituite nel proprio seno e con criterio proporzionale, formate da un minimo di tre e un massimo di 7 Consiglieri, da eleggere con voto limitato e segreto.

2. Le modalità  di funzionamento e le forme di pubblicità sono stabilite nel Regolamento del Consiglio Comunale o, se non adottato, nella deliberazione che istituisce la Commissione.

3. Alle Commissioni è affidato il compito di agevolare e snellire i lavori del Consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte all'esame del Consiglio.

4. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

 

Art.17

(Forme di garanzia delle minoranze)

 

1. E’ attribuita alle minoranze la presidenza delle Commissioni consiliari  che il Consiglio comunale ritenga di istituire, con le modalità di cui all'articolo precedente, con funzione di controllo o di garanzia.

2. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina dei Presidenti, alla quale partecipano soltanto i Consiglieri di minoranza.

3. Il Presidente eletto deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo.

 

Art.18

(Decadenza dalla carica)

 

1. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del Consiglio comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale scopo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento della terza assenza consecutiva non giustificata, provvede con propria comunicazione scritta, ai sensi dell’art.7 della legge 7.8.1990, n. 241, a comunicare al Consigliere interessato l’avvio del procedimento amministrativo.

2. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento della medesima.

3. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio comunale esamina gli atti e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

 

Art.19

(Sindaco)

 

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è membro del Consiglio comunale, rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione.

2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.

3. Il Sindaco convoca e presiede le sedute del Consiglio comunale, ne fissa la data di convocazione, determina l'ordine del giorno dei lavori. Provvede, inoltre, a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando ne faccia istanza un quinto dei Consiglieri comunali assegnati, ponendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Il Sindaco convoca e presiede le sedute della Giunta comunale, ne fissa la data di convocazione e determina l'ordine del giorno dei lavori.

5. Il Sindaco può delegare singole attività ad Assessori e Consiglieri comunali. Ad essi può conferire anche l’incarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.

 

Art.20

(Cessazione dalla carica)

 

1. Il Sindaco rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo eletto, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. Sino alle nuove elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale. In tale caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.  

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta comunale.

 

 

 

 

 

Art.21

(Linee programmatiche di mandato)

 

1. Entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui all’art.193 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, il Consiglio comunale provvede a verificare l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori comunali. In tale occasione è facoltà del Sindaco e dei singoli Consiglieri proporre al Consiglio comunale l’approvazione di modifiche ed integrazioni delle linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere nel corso del mandato.

 

Art.22

(Mozione di sfiducia)

 

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

4. La convocazione e la presidenza della seduta consiliare in cui si discute la mozione di sfiducia spetta al Sindaco in carica.      

 

Art.23

(Vicesindaco)

 

1. Il Sindaco procede alla nomina del Vicesindaco con il medesimo decreto di nomina della Giunta comunale.

2. Il Vicesindaco è nominato  tra gli eletti del Consiglio Comunale.

      3. L’incarico di Vicesindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal Sindaco.

4. Il Vicesindaco è l’Assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza.

5. Il Vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco anche nel caso di una sua sospensione dall'esercizio della funzione e sino alle successive elezioni in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

6. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'Assessore comunale presente a partire dal più anziano di età.

 

Art.24

(Nomina della Giunta comunale)

 

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori compreso tra un minimo di due e un massimo di quattro.

2. Il Sindaco nomina gli Assessori, decidendone il numero esatto anche al di fuori del Consiglio comunale, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

3. Ad essi il Sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, compresa la firma di atti. Il rilascio delle deleghe da parte del Sindaco deve essere comunicato al Consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e ne deve essere data adeguata informazione ai cittadini.

4. La Giunta, salvo il caso di revoca totale o parziale da parte del Sindaco, rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale. La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della Giunta comunale.

5. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale la nomina della Giunta nella prima seduta successiva alla elezione oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.

6. Gli Assessori non Consiglieri comunali partecipano alle sedute di Consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto e possono presentare proposte ed emendamenti nelle materie di propria competenza.

7. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza. Ogni Assessore può dimettersi dall’incarico con comunicazione diretta al Sindaco.

 

Art.25

(Competenze della Giunta comunale)

 

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell’esercizio delle funzioni di governo, anche per l’attuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale, e si esprime attraverso deliberazioni collegiali alle quali concorrono gli Assessori comunali.

2. La Giunta compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore generale se nominato o ai Responsabili dei servizi comunali.

3. La Giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale.

In particolare, la Giunta nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) adotta il Piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai Responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione dei Responsabili agli indirizzi impartiti;

b) nomina i membri delle Commissioni di concorso su proposta del Responsabile del servizio interessato;

c) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni.;

d) provvede alla concessione di sovvenzioni e contributi a enti e associazioni.;

e) approva gli accordi di contrattazione decentrata.;

f) autorizza la costituzione o la resistenza in giudizio per qualsiasi controversia e provvede alla nomina del relativo legale di fiducia.;

g) conferisce gli incarichi professionali fiduciari nei casi consentiti dalla legge;

 

Art.26

(Funzionamento della Giunta comunale)

 

1. La Giunta comunale è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità. Il Sindaco determina gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. Gli Assessori comunali possono chiedere l’inserimento all’ordine del giorno di argomenti di loro competenza.

2. La Giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vicesindaco o, in caso di assenza contemporanea, l'Assessore anziano. L'anzianità tra gli Assessori è determinata dall'età.

5. Alle sedute della Giunta comunale possono partecipare se richiesti, senza diritto di voto, Consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.

 

Art.27

 (Cause di ineleggibilità ed incompatibilità degli Assessori)

 

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

2. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 1, non possono contemporaneamente far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, l’adottante e l’adottato, i fratelli e gli affini di primo grado.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

 

Art.28

(Verbali degli organi collegiali)

 

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avviene attraverso i Responsabili degli uffici. La proposta deve essere corredata con i pareri prescritti dalla normativa vigente e con gli allegati che il Consiglio è chiamato ad approvare. Ogni allegato deve essere sottoscritto dall’autore che in tale modo se ne assume ogni responsabilità circa il suo contenuto.

3. La proposta di deliberazione consiliare, corredata con i prescritti pareri e gli eventuali allegati, è depositata a libera visione e consultazione degli interessati a partire dal giorno in cui viene consegnato l’avviso di convocazione della seduta. Nel caso di proposta di deliberazione giuntale il deposito è effettuato di norma lo stesso giorno in cui si riunisce la Giunta comunale.

4. La proposta di deliberazione è sottoposta a votazione previa lettura della sola parte dispositiva. E’ fatta salva la possibilità di chiedere la lettura anche delle premesse quando hanno subito integrazioni o modifiche rispetto al testo in visione nel periodo di deposito.

5. Il componente dell’organo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti o affini sino al quarto grado.

6. Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato nel numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti. In entrambe le votazioni chi dichiara di non parteciparvi è computato nel numero dei presenti e non in quello dei votanti.

7. Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con la indicazione delle modifiche ed integrazioni apportate seduta stante dall’organo deliberante. E’ completato con gli elementi necessari al perfezionamento dell’atto pubblico amministrativo, tra i quali l’esito della votazione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni palesi hanno votato contro l’approvazione dell’atto.

8. Il Segretario comunale redige il verbale della seduta del Consiglio comunale sostanzialmente e sinteticamente descrivendo ogni fatto o avvenimento che abbia avuto luogo nel corso della discussione dell’ordine del giorno e inserendo gli interventi dei Consiglieri comunali in merito ai singoli atti deliberati e qualsiasi dichiarazione o documento da essi espressamente richiesti, purché attinenti agli argomenti discussi. Nel verbale della seduta sono richiamate, mediante il riferimento all’oggetto e alla numerazione, le deliberazioni formalmente assunte dal Consiglio comunale.

9. L'originale del verbale della seduta del Consiglio comunale e del verbale della deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta comunale è sottoscritto dal Segretario comunale e dal Sindaco o da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta. Le relative copie sono dichiarate conformi all'originale dal Segretario comunale o dal dipendente dell’ufficio segreteria da lui delegato.

 

 

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

 

Art.29

(Principi e criteri organizzativi)

 

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal Consiglio e dalla Giunta comunale.

4. La copertura dei posti di Responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari dell’area direttiva o equivalente o di alta specializzazione individuati nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o,  con deliberazione motivata della Giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.

5. L’esercizio della rappresentanza del Comune negli atti di gestione viene attribuita al Segretario comunale o al Responsabile di ufficio o servizio a seconda della rispettiva competenza nella materia trattata.

6. L’esercizio della rappresentanza in giudizio del Comune, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, è attribuita con deliberazione della Giunta comunale al Segretario comunale o al responsabile di ufficio o servizio, a seconda della rispettiva competenza professionale nella materia oggetto della lite.

7. Resta affidata al Sindaco la rappresentanza in giudizio nelle liti promosse avverso atti degli organi istituzionali del Comune.

8. La Giunta comunale, nell’interesse generale del Comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.

 

 

Art.30

(Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

 

1. La Giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale, approva il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il Regolamento sull’ordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del Segretario comunale e del Direttore generale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun responsabile di ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore generale, il Segretario comunale e gli organi elettivi.

3. Il medesimo regolamento individua gli uffici e i servizi a cui deve essere preposto un Responsabile con funzioni dirigenziali, elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei Responsabili in materia di personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunque definiti di gestione.

4. Il medesimo regolamento può attribuire competenze e funzioni gestionali su specifiche materie al Segretario comunale.

 

Art.31

(Segretario comunale)

 

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all’Albo dei Segretari Comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. La nomina a Segretario del Comune ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo nomina. Il Segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.

3. Il Segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, per violazione dei doveri d’ufficio.        

4. Il Segretario comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli